MoVimento Cinque Stelle
Schio
Schio, 24/10/2014
Al Signor Presidente del
Consiglio Comunale di Schio
Al Signor Sindaco del
Comune di Schio
MOZIONE
( Ai sensi dell'articolo
29 del R.f.C.C.)
Oggetto: Richiesta di
ritiro del Decreto Legge n. 133 “Sblocca Italia”
Premesso che:
VISTO Il
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. “Sblocca Italia”
recante “Disposizioni urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico, la ripresa delle attività produttive”;
VISTO Art. 7
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento
delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034,
sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;
finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione);
VISTO Art. 17
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia);
VISTO Art. 21
(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in
locazione);
VISTO Art. 25
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione
delle procedure in materia di patrimonio culturale);
VISTO Art. 26
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali
inutilizzati);
VISTO Art. 33
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale);
VISTO Art. 35
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti
di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).
VISTO Art. 38
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).
Considerato
che:
Dall'analisi
dell'Art.7 sembrerebbe che
- Il principio di unicità verrà sostituito dal principio di unitarietà imponendo il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (Favorendo grandi multi utility).
- In questo articolato vengono previsti sub affidamenti della gestione del servizio una volta non previsti e viene soppresso il comma dell’articolo 151 del Dlgs 152/2006, che imponeva al gestore del servizio idrico integrato di dover chiedere parere all’Autorità d’ambito (composta degli Enti Locali), prima di poter acquisire la gestione di altri servizi pubblici locali.
- Verrà inserita la modifica dell’articolo 153 del Dlgs 152/2006 che prevede « Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. » Tale norma è destinata a bloccare i processi di ripubblicizzazione in atto.
Dall’analisi
dell’articolo 17 sembrerebbe che:
- interviene sulle volumetrie, che vengono considerate complessivamente e non per unità immobiliare, si consentono manutenzioni straordinarie molto disinvolte, con frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, prescindendo dal carico urbanistico.
- Vengono aggiunte due norme, una sul mutamento d’uso urbanisticamente rilevante (art. 23–ter) e una sul permesso di costruire convenzionato (art. 28–bis) che appare l’ennesimo regalo ai costruttori che se soddisfano un non meglio definito interesse pubblico riceve dal Comune con una modalità semplificata, un permesso di costruire convenzionato appunto. In un Paese come il nostro il termine semplificazione sembra celare quello di “ regalia”.
Dall’analisi
dell’articolo 21 sembrerebbe che:
- Prevedere misure per una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, per chi abbia effettuato l’acquisto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Tale deduzione viene tra le altre cose vincolata alla locazione per almeno otto anni. Inoltre la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. Insomma si incentiva la speculazione immobiliare, si incentiva l’acquisto, laddove c’è un paese in crisi, tentando di far perlomeno emergere gli affitti in nero vincolando la deduzione ai contratti di locazione.
Dall’analisi
dell’articolo 25 sembrerebbe che:
- In alcuni casi viene esclusa la necessità dell’autorizzazione paesaggistica e viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso sui pareri paesaggistici, trascorsi infruttuosamente i 60 giorni stabiliti dalla norma.
- Il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi (art. 14 ss., L. n.241/1990): fissa la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso acquisiti all'interno della conferenza, a far data dall'adozione del provvedimento finale;
- Il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;
- Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (c. 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004).
Dall’analisi
dell’articolo 26 sembrerebbe che:
- Gli enti locali debbano provvedere al massimo della semplificazione di tutti gli atti relativi ai cambi di destinazione d’uso e della variante urbanistica e accelerare il censimento degli immobili della Difesa. Il ricatto è contenuto nell’ultimo comma in cui si afferma che agli enti territoriali (sempre a rischio default) che hanno contribuito alla conclusione del procedimento è attribuita una quota parte dei proventi di tale “valorizzazione”, che si potrebbe meglio definire “svendita”, del patrimonio pubblico. Tale norma serve esclusivamente a fare cassa e non pone assolutamente dei paletti su quale debba essere invece la destinazione d’uso di tale patrimonio.
Dall'analisi
dell'articolo 33 sembrerebbe che:
- Escluderebbe i comuni nelle attività di pianificazione e realizzazione del risanamento ambientale e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, affidando ad un Commissario Governativo la progettazione delle opere e la possibile variazione di destinazione urbanistica delle aree e ad un General Contractor l'esecuzione delle opere (vedi il consorzio “venezia nuova” per il Mose.
Dall'analisi
dell'articolo 35 sembrerebbe che:
- Il Governo sceglierà i siti per la realizzazione di nuovi inceneritori, specificando che tutti diventeranno di interesse strategico nazionale. Questa manovra favorirà gli inceneritori a scapito degli impianti di riciclo ed utilizzo andando contro la direttiva Europea del 2008 in materia di trattamento rifiuti.
- Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale avranno tempi dimezzati (30 gg. invece degli attuali 60 gg).
Dall'analisi
dell'articolo 38 sembrerebbe che:
- Tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale.
- Il titolo concessorio sarà unico, mentre ora è suddiviso in tre fasi: permesso di ricerca, prospezione ed estrazione.
- Tutte le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma saranno tolte alle regioni e accentrate allo Stato.
- Si prevede la possibilità di autorizzare con pochissimi studi a supporto attività di estrazione "sperimentali" in mare nelle aree a confine con altri paesi, per 5 anni rinnovabili per altri 5.
Ritenuto
che:
Il quadro
che emergerebbe sarebbe quello di un provvedimento basato più sul
marketing che sulla sostanza. Una buona metà delle norme appaiono
incompatibili con lo strumento del decreto-legge, perché, essendo di
carattere ordinamentale – se non addirittura di indirizzo -, sono
prive dei requisiti di urgenza che il nostro ordinamento impone agli
atti emanati ai sensi dell’articolo 77 della Carta Costituzionale e
andrebbero semplicemente stralciate dal testo. Inoltre vi sono molte
disposizioni che si sovrappongono abbastanza inutilmente al già
confuso quadro normativo, prevedendo misure ed azioni che non hanno
alcun bisogno di una specifica disposizione di legge.
TUTTO CIO' PREMESSO,
CONSIDERATO E RITENUTO
SI IMPEGNA IL SINDACO E
LA GIUNTA COMUNALE
A farsi portavoce presso gli organi
Istituzionali competenti affinché tale Decreto venga ritirato.
Grazie dell'attenzione e distinti
saluti
Consigliere Marco Vantin
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